Categorie: Famiglia

PER LE MAMME DISOCCUPATE C'E' L'ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI, COS'E? COME RICHIEDERLO?

Mamme disoccupate? Cosa si può fare? C'è qualche aiuto che si può richiedere? A quanto pare si, la risposta si chiama assegno di maternità dei comune.

Si tratta di un assegno che la madre non lavoratrice può richiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio, adozione o affidamento preadottivo di un minore con età non superiore ai 6 anni, mentre da 0 a 18 se si tratta di adozioni o affidamenti internazionali.

L'assegno può essere richiesto se la madre non ha diritto all'indennità di maternità dell'INPS o alla retribuzione nel periodo della maternità.

Se l'importo dell'indennità o della retribuzione è inferiore all'importo dell'assegno, la madre lavoratrice può chiedere un assegno in misura ridotta.

A chi spetta questo assegno?

  • Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato
  • Cittadine non comunitarie residente in Italia al momento del parto  o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno: carta di soggiorno, permesso di soggiorno CE per soggiorni di lunghi periodi.

I requisiti

L'assegno di maternità spetta a condizione che i redditi o patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della domanda di assegno non superino il valore dell'ISE applicabile alla data della nascita del figlio.

Cosa spetta?

Se la madre non è lavoratrice spetta un importo complessivo di 1.545,55 euro, se la madre è lavoratrice, l'assegno viene pagato per intero durante il periodo di maternità se questa non riceve l'indennità dall'INPS o retribuzione; se l'indennità di maternità dell'INPS o la retribuzione sono di importo superiore all'importo dell'assegno, questo viene pagato per differenza.

L'assegno spetta per ogni figlio e anche il padre, in alcuni casi, può richiederlo.

La domanda

Va presentata al proprio comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato ed è possibile reperirla nell'ufficio di competenza.

Per maggiori info su quale documentazione presentare e dettagli aggiuntivi sui requisiti cliccate qui.

FONTE

Redazione DonnaWeb

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