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Aprile 16, 2014

Redazione DonnaWeb

INSULTARE SU FACEBOOK E SUL WEB E' DIFFAMAZIONE ANCHE SE LO SI FA IN ANONIMO

La Cassazione si è pronunciata in merito alla situazione di un maresciallo capo della Guardia di Finanza che aveva pubblicato su Facebook la frase  «attualmente defenestrato a causa dell'arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo...», aggiungendo anche un'espressione volgare riferita alla moglie di quell'uomo.

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Si credeva che il Maresciallo venisse assolto ed invece il processo è stato rinviato perché a quanto pare, sul web e su Facebook si può diffamare anche senza far nomi basta che la persona offesa sia identificabile e che gli insulti possano essere letti da una cerchia di utenti, anche se ristretti.

Per questa frase che offendeva la reputazione del maresciallo designato a prendere il posto del suo, il tribunale militare di Roma lo aveva condannato a tre mesi di reclusione per diffamazione pluriaggravata, ma in Appello, era stato assolto per insussistenza del fatto, poiché l'identificazione della persona offesa risultava rintracciabile solo da una cerca ristretta di soggetti presenti nel social network e in più non erano stati fatti nomi o dati elementi che indicassero che si parlasse di lui.

BAMBINI E SOCIAL NETWORK: COME COMPORTARSI?

Ma nel ricorso contro l'assoluzione è stato evidenziato come la pubblicazione su Facebook abbia portato a conoscenza le frasi offensive da parte di più «soggetti indeterminati iscritti al social network e che chiunque, collega o conoscente dell'imputato, avrebbe potuto individuare la persona offesa».

La prima sezione penale della Cassazione (sentenza 16712) ha riconosciuto come la frase fosse «ampiamente accessibile, essendo indicata sul cosiddetto 'profilò» e l'identificazione della persona offesa favorita dall'avverbio «attualmente» riferita alla funzione di comando rivestita. Tra l'altro «il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico» ma la «consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza anche soltanto di due persone».

Ad avviso della Corte, «i giudici di secondo grado non hanno adeguatamente indicato le ragioni logico-giuridiche per le quali il limitato numero delle persone in grado di identificare il soggetto passivo della frase a contenuto diffamatorio determini l'esclusione della prova della volontà dell'imputato di comunicare con più persone in grado di individuare il soggetto interessato».

FONTE

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